Eventuali procedimenti contro presunti sostenitori di Gülen in Svizzera: si applicano i principi dell'assistenza giudiziaria in materia penale
Ogni Stato è libero di avviare un procedimento fondato sulle proprie basi giuridiche. Agli Stati esteri è tuttavia vietato compiere atti sovrani in territorio svizzero senza autorizzazione. Rientrano in tale categoria anche gli atti legati a un procedimento penale (p. es. interrogatori, audizione di testi, arresti, ecc.). La violazione di tale principio è punibile in base all’articolo 271 CP.
Lo Stato estero che necessita di informazioni dalla Svizzera per poter svolgere un procedimento penale o che intende far arrestare persone in Svizzera deve seguire la via dell’assistenza giudiziaria in materia penale. Nello specifico significa che la Turchia dovrebbe inoltrare alla Svizzera una domanda di estradizione o di assistenza giudiziaria di altro tipo (p. es. per l’assunzione di prove).
La Svizzera concede l’assistenza giudiziaria soltanto a determinate condizioni, come in particolare la doppia punibilità – il reato deve quindi essere passibile di pena sia in Svizzera sia in Turchia. Oltretutto il nostro Paese rifiuta l’assistenza giudiziaria se il procedimento verte su un atto che agli occhi della Svizzera è di carattere prevalentemente politico. Maggiori informazioni in merito all’assistenza giudiziaria e all’esame delle domande di assistenza giudiziaria figurano sul nostro sito, per la precisione ai seguenti indirizzi:
Ultima modifica 25.07.2016
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