Obbligo di segnalazione se il bene di un minore è in pericolo

Berna, 13.12.2013 - I minori maltrattati devono poter contare su una protezione rapida ed efficace. Gli specialisti che nell’esercizio della loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minori saranno pertanto tenuti ad avvisare l’autorità di protezione dei minori se hanno un motivo fondato per ritenere che il bene del minore e il suo sviluppo potrebbero essere messi in pericolo. È quanto previsto da un avamprogetto di modifica del Codice civile che il Consiglio federale ha posto in consultazione venerdì.

Se il bene di un minore è in pericolo, il diritto vigente impone di avvisare l'autorità di protezione dei minori soltanto alle persone che esercitano un'attività ufficiale. Per proteggere immediatamente ed efficacemente i minori maltrattati, il Consiglio federale intende estendere l'obbligo di segnalazione a tutte gli specialisti che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minori. Ciò riguarda ad esempio il personale specializzato nei settori della medicina, della psicologia, della formazione ed educazione, delle cure, dell'assistenza sociale e dello sport.

L'introduzione di un obbligo di segnalazione generale, con cui il Consiglio federale attua la mozione 08.3790, intende garantire che l'autorità di protezione dei minori possa disporre tempestivamente le misure necessarie per proteggere il minore. Si vuole così impedire che i minori siano lasciati soli in una situazione che potrebbe causare loro danni gravi e durevoli.

Deroga per specialisti tenuti al segreto professionale

Uno specialista tenuto al segreto professionale non avrà il dovere, bensì il diritto di avvisare l'autorità di protezione dei minori. Il Consiglio federale ha previsto questa deroga perché non ritiene opportuno l'obbligo di segnalazione negli ambiti in cui il successo di una collaborazione dipende in maniera determinante da un rapporto di fiducia. A suo parere, una segnalazione può pregiudicare o addirittura distruggere il rapporto di fiducia protetto dal segreto professionale. In questi casi la persona tenuta al segreto professionale deve avvisare l'autorità di protezione dei minori soltanto se, dopo aver ponderato gli interessi da salvaguardare, giunge alla conclusione che la segnalazione giovi al minore.

L'avamprogetto autorizza gli specialisti tenuti al segreto professionale che avvisano l'autorità di protezione dei minori a partecipare anche all'accertamento dei fatti, senza che l'autorità loro preposta o la persona interessata debba prima, come previsto dal diritto vigente, liberarli dal segreto.

La consultazione si concluderà il 31 marzo 2014.


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Ultima modifica 30.01.2024

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