La revisione dell’ordinanza sul registro fondiario entra in vigore il 1° gennaio 2023

Berna, 10.12.2021 - Nella riunione del 10 dicembre 2021, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione relativa alla revisione dell’ordinanza sul registro fondiario (ORF). Ha approvato le nuove disposizioni dell’ordinanza e deciso di porle in vigore il 1° gennaio 2023 insieme agli articoli 949b e 949c del Codice civile svizzero (CC). Il servizio di ricerca di fondi su scala nazionale, destinato alle autorità, sarà operativo da gennaio 2024.

La revisione dell'ORF attua le modifiche del CC nel settore del registro fondiario decise dal Parlamento il 15 dicembre 2017 (art. 949b e art. 949c CC). L'articolo 949b CC obbliga gli uffici del registro fondiario a usare sistematicamente il numero AVS per identificare le persone. In tal modo in futuro un'autorità abilitata potrà determinare con certezza se una determinata persona è iscritta nel registro fondiario e i diritti di cui essa dispone. La revisione dell'ORF precisa da una parte le regole per la tenuta del numero AVS quale identificativo delle persone nel registro fondiario e, dall'altra, lo scopo, le modalità di funzionamento come pure l'autorizzazione all'uso della ricerca di fondi su scala nazionale (Art. 949c).

In futuro la Confederazione gestirà un servizio di ricerca di fondi su scala nazionale che non conterrà dati del registro fondiario propri. Si limiterà a ricevere le domande di ricerca delle autorità abilitate, trasmetterle mediante un canale criptato ai sistemi cantonali del registro fondiario e comunicare i risultati della ricerca alle autorità richiedenti. Entro la fine del 2023 tutti i Cantoni si connetteranno al servizio affinché quest'ultimo potrà essere integralmente operativo dal 2024.

In considerazione dei pareri espressi in sede di consultazione, il Consiglio federale ha provveduto a vari adeguamenti dell'avamprogetto. In particolare, le richieste delle autorità abilitate devono essere protocollate e il numero AVS può essere tenuto esclusivamente nel registro degli identificatori di persone. Le iscrizioni possono essere connesse ad altri registri ausiliari soltanto per scopi di identificazione.

Le due modifiche del CC fanno parte di un progetto di modernizzazione del registro fondiario. L'altra parte del progetto (art. 949d ZGB) è in vigore già dal 1° gennaio 2019 e stabilisce che i Cantoni che tengono il registro fondiario su supporti informatici possono incaricare organizzazioni private di realizzare determinati compiti.


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Ultima modifica 30.01.2024

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