Genocidio

Adesione alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine del genocidio

Di che cosa si tratta?

La Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine del genocidio è uno dei trattati internazionali che hanno raccolto maggiori consensi. Essa vieta il crimine del genocidio sia in tempo di pace sia in tempo di guerra e obbliga gli Stati-parte a prevenirlo e a reprimerlo. L'adesione della Svizzera alla Convenzione richiede l'emanazione di una pertinente disposizione penale che viete il genocidio.

Cos’è stato fatto finora?

  • Il 31 marzo 1999, il Consiglio federale licenzia un messaggio in cui propone l'adesione della Svizzera alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine del genocidio nonché un relativo disegno di legge federale che modifica il codice penale, il codice penale militare e la procedura penale federale (comunicato per i media).
     
  • Deliberazioni parlamentari (99.033)
    Documento in tedesco
    Documento in francese
     
  • Una nuova disposizione concernente il genocidio, rendendolo di esclusiva competenza della giurisdizione civile federale, entra in vigore il 15 dicembre 2000. Con questa revisione del Codice penale il Consiglio federale mette la Svizzera in condizione di poter adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione contro il genocidio (comunicato per i media).
  • La seconda parte del progetto entra in vigore il 1o gennaio 2002. La modifica della legge federale sulla procedura penale (art. 18 e 18bis) limita la possiblità del Ministero pubblico della Confederazione di delegare alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio di una causa di genocidio.
  • La terza parte del progetto - art. 221, al 2, del Codice penale militare secondo il quale per reati di genocidio il giudizio è deferito al tribunale ordinario - non è ancora entrata in vigore.

Documentazione

Dossier

19.05.2005

Genocidio

Ultima modifica 19.05.2005

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