"Via l'autorità centrale cantonale"

"CLA65" e "CLA70" prescrivono soltanto l'istituzione di autorità centrali (lista) per le domande in arrivo. Per le domande in partenza si applica esclusivamente il diritto cantonale (cfr. art. 3 CLA65 (RS 0.274.131) e art. 1 cpv.1 CLA70 (RS 0.274.132)).
CLA65
CLA70
Lista delle autorità centrali
RS 0.274.131, art. 3 (CLA65)
RS 0.274.132, art. 1 cpv.1 (CLA70)

 
Dopo aver chiesto ulteriori informazioni ai Cantoni la situazione si presenta in questo modo:

  • JU, NE, SZ (per tutte le autorità richiedenti, eccetto i tribunali) e ZH esigono che le domande uscenti transitino dall'Autorità centrale cantonale. Quest'ultima le trasmetterà all'Autorità centrale dello Stato richiesto.
     
  • Nei Cantoni rimanenti i tribunali e gli uffici d’esecuzione inviano direttamente le domande alle autorità centrali estere. 
     
  • Le seguenti autorità federali inviano direttamene le loro domande alle autorità centrali estere: il Tribunale federale a Losanna ed a Lucerna, il Tribunale amministrativo federale a San Gallo e l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale a Berna.
     
  • Pagina del Paese Stati Uniti d'America / Notificazione Diritto civile: L'indicazione "Via autorità centrale cantonale per trasmissione a Ambasciata / Consolato generale" vale per tutti i cantoni. Le autorità richiedenti inviano le domande di notificazione all'autorità centrale cantonale; quest'ultima le trasmette alla rappresentanza svizzera competente negli Stati Uniti (Ambasciata / Consolato generale). Le autorità federali inviano le loro domande di notificazione all'UFG.
    Lista delle autorità centrali

Ultima modifica 10.12.2020

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