Disposizioni in materia di visti:
V18
L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti ordinari della Repubblica di Vanuatu rilasciati prima del 25 maggio 2015.
Sottostanno all’obbligo del visto:
- i titolari di passaporti ordinari della Repubblica di Vanuatu rilasciati a partire dal 25 maggio 2015.
Osservazione:
I titolari di un passaporto ordinario rilasciato da Vanuatu a partire dal 25 maggio 2015 che sono entrati nello spazio Schengen prima del 4 maggio 2022 possono proseguire il loro soggiorno e lasciare lo spazio Schengen senza visto. Questo non vale per il passaggio di frontiere esterne temporanee tra Stati membri.
Obbligo del visto per esercitare un’attività lucrativa:
- nell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, e nel settore a luci rosse;
- di altra natura per oltre 8 giorni per anno civile.
Esenzione dall’obbligo del visto per soggiorno con attività lucrativa:
- titolari di un permesso di soggiorno durevole rilasciato da uno Stato Schengen o di un visto D valido, purché siano provvisti di un documento di viaggio riconosciuto.
Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati Schengen (PDF, 947 kB, 04.04.2024)
Ultima modifica 15.08.2022